Art. 3.
(Controgaranzia regionale).
1. Dopo il comma 27 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«27-bis. Per il settore dell'artigianato, l'intervento del Fondo di garanzia di cui
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all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è previsto su iniziativa delle regioni con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali. Resta salva la facoltà delle regioni di costituire fondi multiregionali».